L’Avv. Tommaso Marchese ha assistito con successo C.N.O. S.r.l. nell’appello proposto avverso la sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, n. 253/2023.
La sentenza n. 174/2024, pubblicata in data 4.1.2024 dalla III Sezione del Consiglio di Stato, è degna di nota per avere innovativamente puntualizzato che i principi già dettati con precipuo riferimento alla fase dell’accreditamento “non possono non permeare anche quella successiva della contrattualizzazione (dei soggetti già accreditati), risolvendosi altrimenti l’arricchimento della platea degli erogatori in una mera fictio iuris, non corrispondendo allo stesso una effettiva apertura del mercato a nuovi contraenti della P.A., in vista del più efficiente soddisfacimento delle esigenze degli utenti”. Nel far seguito alle primissime sedimentazioni giurisprudenziali intervenute sul punto (cfr. in termini, Consiglio di Stato, Sez. III, 16.9.2013, n. 4574; ib. 8.1.2019, n. 289; ib. 4.2.2021, n. 1043; ib. 13.7.2021, n. 5295), i Giudici di Palazzo Spada hanno, per gli effetti, dichiarato l’illegittimità, ai fini risarcitori, della deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 367/2019, per aver perpetuato il criterio della c.d. “spesa storica” in favore delle strutture già contrattualizzate, senza contemplare una comparazione con i newcomers, tra i quali, per l’appunto, C.N.O. S.r.l.