Con l’importante ed ormai  “storica” sentenza n. 28727/2023 la Sezione Prima della Corte di Cassazione, premettendo la qualificazione di cosa sia il rinvio pregiudiziale  (art. 363 bis c.p.c.) e del relativo procedimento operativo, ha statuito il seguente principio di diritto: “in tema di crisi familiare è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”, ponendo  fine a tutte le incertezze interpretative sorte in relazione all’art. 473 bis.49, introdotto  con la recente riforma Cartabia.

In particolare, con tale pronuncia due importanti novità della riforma sono state poste al vaglio della Suprema Corte.

La prima concerne l’istituto del “rinvio pregiudiziale” da parte del Giudice di merito, introdotto con l’art. 363 bis c.p.c., la seconda riguarda invece il disposto di cui all’art. 473 bis.49 c.p.c.

Relativamente al rinvio pregiudiziale, la Corte di legittimità ha avuto modo di specificare e chiarire il “tipo di questione” che il giudice remittente può sottoporre ad essa in virtù della nuova disposizione (art. 363 bis c.p.c.), precisando che “oggetto del rinvio deve essere una questione esclusivamente di diritto (di merito, ma anche di rito), rilevante, in quanto necessaria per la risoluzione, anche parziale della controversia pendente dinanzi al giudice remittente e, nuova, da intendersi nel senso che non sia stata ancora risolta  dalla Corte di Cassazione; la questione sollevata con il rinvio pregiudizievole deve inoltre presentare ‘gravi difficoltà interpretative’, tanto da essere richiesto che l’ordinanza, che dispone il invio pregiudiziale, rechi la specifica indicazione delle diverse interpretazioni possibili. E’ pertanto necessario che il giudice di merito remittente esamini tutte le interpretazioni alternative, evidenziandone i contrasti e la grave difficoltà per la loro risoluzione. Da ultimo è necessario che la questione sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi, ciò con riferimento alla funzione deflattiva dell’istituto”.

Con riferimento invece alla disposizione di cui all’art. 473 bis. 49, la Corte, pronunciandosi sulla questione di diritto sollevata con rinvio pregiudiziale dal Tribunale di Treviso, ha ritenuto ammissibile il cumulo delle domande di separazione e di divorzio non solo nell’ambito dei giudizi contenziosi, ma anche nell’ambito del procedimento su domanda congiunta di cui all’art. 473 bis.51 c.p.c., risolvendo così i relativi contrasti giurisprudenziali e dottrinali sorti al riguardo.

Secondo la Corte di legittimità, la ratio di tale interpretazione risiede nella stessa Relazione illustrativa al D.Lgs n. 149/2022, nella quale si evidenzia la “necessità di dettare disposizioni che possano prevedere un coordinamento tra i due procedimenti, nonché ove opportuna la loro contemporanea trattazione”, e quindi garantire il risparmio di energie processuali attraverso il simultaneus processus ed il coordinamento delle decisioni rese nei diversi giudizi.

Dunque, al fine di velocizzare i tempi necessari per giungere al divorzio, è ammissibile il cumulo delle due domande anche in sede non contenziosa, realizzandosi  un risparmio di energie processuali che consente alle parti di trovare, in un’unica sede, un accordo complessivo sia sulle condizioni di separazione sia su quelle di divorzio, concentrando in un unico ricorso l’esito della negoziazione delle modalità di gestione della crisi.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28727-2023

(A cura dell’Avv. Ida De Cesare – Studio Legale Marchese).